LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1.
Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con l'Organismo pagatore di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e finalizzate alla concessione ed erogazione degli aiuti al sistema agricolo e forestale, la Regione è autorizzata ad avvalersi di personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale, eccettuato il ricorso al lavoro dipendente, secondo modalità e criteri definiti con convenzione con l'Organismo medesimo.

2.
Alla lettera b) del comma 22 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), le parole << con enti di altre Regioni >> sono sostituite dalle seguenti: << con altre Regioni ed enti di altre Regioni >>.

3.
Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, la cui denominazione è sostituita con la seguente: << Spese per le attività dell'Organismo pagatore di cui al decreto legislativo 165/1999 - fondi statali >>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un contributo straordinario, nella misura massima del 95 per cento del costo preventivato e comunque per un importo non superiore a 290.000 euro, per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature funzionali all'espletamento delle attività istituzionali di pubblico interesse nel comprensorio di competenza.
5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una scheda tecnica descrittiva dei mezzi e delle attrezzature e di una stima dei costi risultante da indagine di mercato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature>>.
7. Al fine di consentire alle imprese, con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli associati, di fronteggiare le gravi perdite cui andranno incontro a seguito degli effetti del gelo sulla vegetazione e, in particolare, dei danni registrati a carico delle coltivazioni di actinidia nei giorni 19 e 20 dicembre 2009 da parte di tutti i produttori associati, è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); trovano, altresì, applicazione le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), e della decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'approvazione dell'aiuto di stato N. 248/2009.
8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro il 30 novembre 2010 ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi dal punto di vista contabile, oltre che previsionale per l'esercizio in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'impresa istante nei tre esercizi finanziari precedenti e dell'elenco degli imprenditori associati aggiornati a non più di trenta giorni prima della presentazione della domanda.
9. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data della presentazione della domanda e comunque non superiore a 500.000 euro.
10. La domanda di liquidazione è presentata entro il 31 ottobre 2011 ed è corredata dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e sulla base delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 7.
11. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6703 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Finanziamento per ristoro danni da gelo del dicembre 2009 alle coltivazioni di actinidia>>.
12.  
( ABROGATO )
(7)
13.  
( ABROGATO )
(8)
14.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole << di cui al decreto legge 185/2008 , convertito dalla legge 2/2009 , e successive modifiche, e a quanto previsto nell'"Accordo quadro di cui al punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009", sottoscritto il 13 maggio 2009 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008 , convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009 , e successive modifiche >>.

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 23 della legge regionale 11/2009 , come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per la realizzazione dei progetti e delle attività per l'anno 2010 nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 72, comma 3 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le domande relative a ulteriori progetti e attività sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
18. Ai fini del finanziamento di ulteriori specifici programmi per l'anno 2010 sviluppati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), nell'ambito delle attività di cui all' articolo 85, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le relative domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle risorse della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << cinque membri >> sono aggiunte le seguenti: << effettivi e cinque membri supplenti >>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il Comitato delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato le funzioni del Presidente sono espletate dal componente del Comitato più anziano presente.>>.

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 20, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2010 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010, previa istanza dell'ente beneficiario corredata del progetto definitivo dell'opera e del contratto di mutuo, il contributo concesso ai sensi dell' articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto n. 4107/tur del 18 novembre 2005, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
25. All' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 70 è sostituito dal seguente:
<<70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi, nella forma del contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).>>;

b)
il comma 71 è sostituito dal seguente:
<<71. Le domande di finanziamento sono presentate all'Amministrazione regionale da società di gestione che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).>>;

c)
dopo il comma 71 sono inseriti i seguenti:
<<71 bis. Al fine dell'accertamento dell'effettiva operatività di cui al precedente comma 71 la società di gestione deve tenere un registro delle presenze degli ospiti dell'albergo diffuso.
71 ter. In via transitoria sono ammissibili le spese sostenute, per le finalità di cui al comma 69, nel corso dell'anno solare 2010 precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento, come consentito dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.

26. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 69, della legge regionale 2/2006 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
28. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del commissario straordinario della Comunità montana, da presentarsi al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
29. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede in via anticipata per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e a saldo su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
30. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità montane della Carnia, del Friuli occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio per la concessione di aiuti alle imprese commerciali finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo>>.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso (Società consortile a responsabilità limitata) con sede a Duino-Aurisina, in osservanza delle condizioni prescritte dal reg. (CE) n. 1998/2006 , un finanziamento per la realizzazione di un masterplan, piano di sviluppo a carattere territoriale, sociale ed economico finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate.
32. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 31 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio pianificazione territoriale regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della copia dello statuto dell'ente richiedente, della relazione illustrativa del piano, del preventivo di spesa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi di cui al reg. (CE) n. 1998/2006 .
33. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 50 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso per la realizzazione di un masterplan finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate>>.
35.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito delle finalità del presente articolo, gli enti locali possono altresì concorrere al finanziamento delle iniziative progettuali di cui al comma 1. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa tale concorso avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.>>.

36. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 50/1993 , come inserito dal comma 35, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.
38. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 37 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
39. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40. Per le finalità di cui all' articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e relativamente all'applicazione dello stesso a favore delle imprese del settore turistico è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8039 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Interventi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nel settore del turismo>>.
41. Al fine di garantire adeguato sostegno alle iniziative finalizzate allo sviluppo e alla promozione del turismo nel territorio montano, il contributo straordinario concesso al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso ai sensi dell' articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2009 può essere cumulato con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
42. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'Agenzia TurismoFVG, per la realizzazione di iniziative promozionali connesse al richiamo turistico di eventi internazionali, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 91, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), previa istanza dell'ente interessato.
43.  
( ABROGATO )
(5)
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell' articolo 167 della legge regionale 2/2002 al Comune di Malborghetto Valbruna e finalizzati all'intervento per la realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale della pista di fondo in Val Saisera, previa istanza del Comune, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della pista medesima.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera, direttamente afferenti all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Sauris e finalizzato all'intervento di ampliamento e potenziamento dell'area sciistica del Monte Ruche ai sensi dell' articolo 6, comma 129, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
46. La conferma di cui al comma 45 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario alla Direzione centrale attività produttive, con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.
47. Alla legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Ambito di applicazione dell'articolo 29)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.
2. L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)
il comma 5 bis dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:
<< 5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29, 29 bis e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 15.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 24.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 36.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 45 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 37 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 27 interpretato da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 30, c. 2, L.R. 29/2005.
5Comma 43 abrogato da art. 105, comma 1, lettera p), L. R. 21/2016
6Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dd. 11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 20 dd,17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis della L.R. 29/2005, come aggiunto dalla lettera a) del presente comma.
7Comma 12 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
8Comma 13 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.