LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 11
 (Finalità 10 - affari Istituzionali, economici e fiscali generali)
1.
Al comma 41 dell'articolo 12 delle legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) le parole << all'avvio del >> sono sostituite dalla seguente: << nel >>.

2.
Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2009 è sostituito dal seguente:
<<42. La commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compresi il presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2009 , come sostituito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4.
Dopo il comma 30 bis dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<30 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di finanziamento di cui al comma 30 bis.>>.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 ter dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 , come inserito dal comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6.  
( ABROGATO )
(1)
7.  
( ABROGATO )
(2)
8.  
( ABROGATO )
(3)
10.  
( ABROGATO )
(5)
11.  
( ABROGATO )
(6)
12.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1995 , dopo le parole: << l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale >> sono aggiunte le seguenti: << , a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5, >>.

13.  
( ABROGATO )
(4)
14.
All' articolo 1 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare un contratto di mutuo fino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro le cui erogazioni potranno avvenire in più soluzioni, sulla base degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale sui capitoli indicati nel "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ggg), L. R. 10/2012
2Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ggg), L. R. 10/2012
3Comma 8 abrogato da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1 bis, L.R. 3/1995, con effetto dall'1/1/2016.
4Comma 13 abrogato da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1 bis, L.R. 3/1995, con effetto dall'1/1/2016.
5Comma 10 abrogato da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 3/1995, con effetto dall'1/1/2016.
6Comma 11 abrogato da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 3/1995, con effetto dall'1/1/2016.