LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1.
Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole << dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9 >>, sono inserite le seguenti: << unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14 >>.

2. A seguito della modifica della ragione sociale dell'"Associazione sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato" i benefici finanziari concessi a favore dell'associazione medesima si intendono effettuati all'"Associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli".
3. Il contributo assegnato a favore del Comune di San Floriano del Collio, ai sensi del comma 90 e seguenti dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), si intende confermato, ancorché l'intervento ammesso a finanziamento sia realizzato con un'estensione territoriale diversa da quella prevista dal progetto originario, a condizione che il Comune beneficiario presenti alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009, relativo alla realizzazione di un Palazzetto - sale dello sport, nel Comune di Majano, nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano, è prorogato al 31 dicembre 2011.
5. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 25 maggio 2009, relativo alla ristrutturazione di uno stabile da utilizzare come centro didattico di visita, nel Comune di Pasian di Prato, è prorogato al 31 dicembre 2011.
6. Il finanziamento concesso al Comune di Pagnacco per la realizzazione dell'impianto di cui all'accordo quadro stipulato in data 16 settembre 2008, a valere sulle risorse ASTER impegnate nell'anno 2007, è confermato per la realizzazione di un'opera sportiva diversa, previa deliberazione della Giunta regionale che prende atto:
a) del nuovo intervento connesso alla realizzazione di un'opera sportiva e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 1.150.000 euro;
b) dell'invarianza dell'ammontare del cofinanziamento a carico dell'ente locale;
c) del termine di conclusione dell'intervento improrogabilmente entro il 31 dicembre 2012.
7. Per la finalità prevista dal comma 6, il Comune di Pagnacco presenta per conto di tutti i Comuni firmatari dell'accordo quadro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la conservazione del finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, contenente una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento, il quadro economico e la tempistica di realizzazione.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare la quota residuata dopo il riparto del fondo previsto dall' articolo 10, comma 20, della legge regionale 24/2009 , pari a 349.426,66 euro a favore delle Province, da ripartire d'ufficio, entro il 31 ottobre 2010, in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 24/2009 .
9. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 349.426,66 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10.
Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 >> sono inserite le seguenti: << concludono gli interventi, anche in deroga a eventuali diverse indicazioni rese in sede di domanda, entro e non oltre il 15 ottobre 2011, >>.

11.
Il comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 , è sostituito dal seguente:
<<48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell' articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006 , devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.>>.

12.  
( ABROGATO )
(5)
13.  
( ABROGATO )
(6)
14.  
( ABROGATO )
(7)
15.
Alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , dopo le parole << per i Comuni con popolazione inferiore >> sono inserite le seguenti: << o uguale >>.

16.
Al comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , le parole << , ovvero dei primi due titoli per le comunità montane >> sono soppresse.

17.  
( ABROGATO )
(8)
18.  
( ABROGATO )
(9)
19. I termini fissati dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), sono prorogati, a condizione che siano state avviate le procedure di affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto dei contributi, per un periodo massimo di dodici mesi su istanza dell'ente beneficiario, che dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2010 alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza-Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale e immigrazione irregolare e clandestina. Dopo trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in mancanza di motivata comunicazione di diniego, la proroga si intende accordata.
20. Le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 13, della legge regionale 24/2009 si applicano anche al Vice Segretario di Comunità montana che alla data del 31 dicembre 2009 abbia ricoperto l'incarico da almeno ventiquattro mesi.
21.
Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009 le parole << il 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 giugno 2011 >>.

22. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni conferite agli enti locali, è autorizzata ad assegnare d'ufficio alle Province, per l'anno 2010, un fondo di 30.000 euro per il finanziamento delle spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, da ripartire in misura proporzionale ai perimetri delle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 8 bis con deliberazione della Giunta regionale.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario per la copertura degli oneri connessi al perseguimento delle finalità istituzionali relative agli anni 2009-2010, non finanziate con altre assegnazioni regionali.
25. La domanda di finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'ANCI rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 aprile 2011.
26. Per la finalità prevista dal comma 24 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1651 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale dei comuni d'Italia sezione del FVG per il sostegno dell'attività istituzionale".
27.  
( ABROGATO )
28. Ai sensi dell'articolo 51 bis (Contenimento della formazione di residui passivi) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
a) l'inosservanza del termine iniziale degli interventi, previsto negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, qualora entro il medesimo termine non sia stato stipulato il contratto d'appalto di lavori pubblici o d'acquisto di beni e servizi, salvo che la stipulazione del contratto sia sospesa per l'esistenza di contenzioso connesso all'aggiudicazione;
b)   ( ABROGATA )
c) l'inosservanza del termine per l'affidamento della progettazione di opere pubbliche, eventualmente fissato negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che il ritardo sia motivato dall'esistenza di contenzioso sull'aggiudicazione della progettazione;
d)   ( ABROGATA )
29. Le disposizioni di cui al comma 28 trovano applicazione per tutti gli accordi a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi.
30. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 28 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 530 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
31. Le somme erogate alle Comunità montane ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per il finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), vengono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che possono utilizzarle anche in deroga alle previsioni temporali di cui all' articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990). Le Comunità montane sono autorizzate a destinare le somme eventualmente non impegnate per le finalità di legge anche per altre tipologie d'interventi di interesse pubblico.
32.
Alla fine del secondo periodo del comma 86 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 sono aggiunte le parole: << e sono impegnate sul bilancio regionale su presentazione da parte delle Comunità montane e delle Province della documentazione relativa al contratto di mutuo stipulato o, in caso di avvenuta adozione del progetto preliminare dell'opera di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su presentazione della documentazione relativa all'avvio da parte dei suddetti enti del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo >>.

33.
Dopo il comma 86 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 è inserito il seguente:
<<86 bis. Nel caso di impegno di spesa assunto su presentazione della documentazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo, il finanziamento concesso è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2011.>>.

34. In considerazione della situazione di grave degrado degli edifici facenti parte del plesso scolastico comunale di via Piantuzze, nel Comune di Polcenigo, che rendono urgente e indifferibile un intervento straordinario per garantire la sicurezza, l'adeguamento funzionale e la fruibilità degli stessi per usi scolastici, il Comune di Polcenigo è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale, già concesso con decreto n. 1689 del 13 ottobre 2009, dal Servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Giunta, per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modifiche, per i lavori urgenti di consolidamento statico e di adeguamento degli edifici medesimi e dei relativi impianti ovvero per la realizzazione di un nuovo edificio, da adibire ad uso scolastico, nell'area circostante il plesso esistente.
35. La Regione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 34, autorizza il Servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Giunta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Associazione tra le Province di Udine e Pordenone, costituita ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), denominata Comunità delle Province friulane, un'assegnazione straordinaria di 100.000 euro a sostegno dell'attività di diffusione della lingua e della cultura friulana, con esclusione delle spese di rappresentanza.
37. L'importo di cui al comma 36 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività da svolgere fino al 30 giugno 2011, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati.
38. L'erogazione è disposta per il 60 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 40 per cento alla presentazione, da effettuarsi entro il 31 settembre 2011, della rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 agosto 2011, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
39. Per la finalità prevista dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 28 abrogata da art. 158, comma 3, L. R. 17/2010
3Lettera d) del comma 28 abrogata da art. 158, comma 3, L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 34 da art. 7, comma 64, L. R. 11/2011
5Comma 12 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
6Comma 13 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
7Comma 14 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8Comma 17 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
9Comma 18 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
10Comma 27 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.