Art. 10
(Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)
1. I terreni oggetto di interventi in forza della presente legge devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a prato o pascolo o prato-pascolo, ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.
2. L'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore, previa iscrizione del titolo stesso nel fascicolo aziendale, ad accedere ad eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui al comma 1.
3. Il soggetto operatore potrà assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1 ove lo stesso impegno non sia stato previamente assunto autonomamente dal soggetto titolare, nel qual caso quest'ultimo dovrà darne avviso al soggetto operatore e al Comune attuatore almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.
5. È fatto comunque salvo il caso che sia lo stesso Comune attuatore ad assumere autonomamente l'obbligo di mantenimento previa rinuncia da parte del soggetto operatore da comunicarsi al Comune attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante.
6. Il soggetto titolare dei terreni oggetto di interventi in forza della presente legge può, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando i medesimi dei costi sostenuti per le operazioni di recupero.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021