Art. 7
1. L'Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.