LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2009, n. 8

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/2009
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2008 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l'elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
7 ter. Nel rispetto delle finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.
7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter.
7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.