LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 9
 (Semplificazione delle prescrizioni specialistiche)
1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuità assistenziale.