LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 8
 (Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. È fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e di indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.
2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto previsto al comma 1.