LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 3
 (Tempi massimi delle prestazioni)
1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le graduazioni per criteri di priorità. Con il medesimo atto la Giunta regionale determina altresì i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008.
2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all'interno del piano annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i privati accreditati, sono definite nell'ambito di un accordo di area vasta e tengono conto di criteri di accessibilità geografica, orario di apertura e volumi erogati.
3. Nel rispetto dei contenuti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 120/2007, è previsto il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il differenziale tra i due tempi non può superare i quindici giorni per le attività diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri ospedalieri programmati.