LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 2
 (Principi)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le attività;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e più efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature esistenti;
f) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;
j) l'informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.