LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 11
 (Uso delle apparecchiature diagnostiche)
1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all'articolo 3, le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa prolungati devono essere attive, per l'utenza esterna, sei giorni su sette e dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati dall'accordo di area vasta di cui all'articolo 3, comma 2, salvo motivata deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2007.
2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1.