LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo annuo per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cotolengo di Don Orione di S. Maria la Longa un contributo straordinario di 135.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, definito con apposito accordo di programma.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6.  
( ABROGATO )
7. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è incrementato il contributo per l'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza delle persone anziane non autosufficienti nelle strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari e nei moduli di fascia A delle residenze polifunzionali, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pontebba un finanziamento di 100.000 euro come quota di compartecipazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio socio sanitario di riferimento comprensoriale.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16.
Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole << a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre >> sono soppresse.

17.
Il comma 19 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e della spesa da sostenere, redatta da un tecnico abilitato. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

18. I termini per presentare la domanda di attribuzione degli assegni una tantum, previsti dall' articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute tra l'1 gennaio 2007 e la data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), da parte dei corregionali all'estero e dei loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché da parte di coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.
I commi 3 e 4 dell' articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono sostituiti dai seguenti:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari.
4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.>>.

32. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 , come sostituito dal comma 31 , è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
33.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:
<<2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.>>.

34. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 33 , fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
35.
Dopo l' articolo 27 della legge regionale 20/2005 , al Capo VI, è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.>>.

36. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 27 bis della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 35 , fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37.  
( ABROGATO )
(6)
38.  
( ABROGATO )
(7)
39.  
( ABROGATO )
(8)
40.  
( ABROGATO )
(9)
41.  
( ABROGATO )
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 11/2009 , presentate nell'anno 2009, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
43. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 42 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
44. Le Amministrazioni pubbliche che presentano progetti ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 11/2009 utilizzano lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste nel progetto.
45.
Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole << 25 novembre 2008 >> sono sostituite dalle seguenti: << 26 novembre 2008 >>.

46.
L' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63
 (Tirocini formativi)
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.>>.

47. Per le finalità previste dall' articolo 63 della legge regionale 18/2005 , come sostituito dal comma 46 , è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.
49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi.>>.

(4)
53.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<<3. Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.>>.

54.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.>>.

55.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Il limite temporale di cui al comma 1 non opera per i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), lettera c) relativamente al sostegno dei minori, lettere e), f) e h).>>.

56.  
( ABROGATO )
57.  
( ABROGATO )
58.
Il comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.>>.

59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , come sostituito dal comma 58 , fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
60.
Al comma 75 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole << contributo straordinario per l'anno 2009 di 50.000 euro finalizzato all'abbattimento delle rette >> sono sostituite dalle seguenti: << contributo finalizzato ai maggiori oneri derivanti dalla trasformazione da istituzione ad azienda pubblica di servizi alla persona >>.

61. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 10, comma 75, della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 60 , fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
62. In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 17/2008 , l'importo di progetto e la relativa rendicontazione possono essere riferiti anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e alla quota di contributo assegnata e non alla spesa prevista e ritenuta ammissibile.
63. Le funzioni in materia di invalidi civili di cui al decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili), disciplinate dalla legge regionale 8 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili), possono essere svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo.
64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 12/2010
2Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 12/2010
3Parole aggiunte al comma 62 da art. 177, comma 1, L. R. 17/2010
4Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale dd. 16/2/2011), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.R. 6/2006, così come modificato dai commi 51, 52 e 53 del presente articolo.
5Comma 10 sostituito da art. 9, comma 50, L. R. 11/2011
6Comma 37 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1.2, art. 12, L.R. 6/2003.
7Comma 38 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1.2, art. 12, L.R. 6/2003.
8Comma 39 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
9Comma 40 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
10Comma 41 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
11Comma 56 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 9 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
12Comma 57 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 9 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
13Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
14Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
15Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
16Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
17Comma 24 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
18Comma 25 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
19Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
20Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
21Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
22Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
23Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
24Comma 6 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
25Comma 8 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
26Comma 9 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.