LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).
2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1.
4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonché le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all' articolo 20 della legge 67/1988 , per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011.
4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonché le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.
Dopo il comma 122 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:
<<122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione.>>.

10.
Il titolo della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti), è sostituito dal seguente: << Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione >>.

11.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 dopo le parole: << disinfestazione dalle zanzare, >> sono inserite le seguenti: << nonché per la derattizzazione, >>.

12.
Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2/1985 dopo le parole: << disinfestazioni da zanzare e termiti >> sono inserite le seguenti: << , nonché per la derattizzazione >>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 1 della legge regionale 2/1985 , come modificato dal comma 11 , fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 3 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 4 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 5 abrogato da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6Comma 6 abrogato da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
8Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
9Comma 4 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
10Comma 8 abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 15/2014
11Comma 7 abrogato da art. 16, comma 2, lettera a), L. R. 27/2018