LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1. All' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).>>;

b)
alla lettera a) del comma 2, dopo le parole << capitale mutuato; >> sono aggiunte le seguenti: << per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato; >>.

2.
L' articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della Regione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 3 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui ai commi 1 e 3.>>.

3.
L' articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)
1. Le domande di contributo di cui all'articolo 11, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo, corredate di:
a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
b) preventivo di spesa dettagliato.
2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.
3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
4. Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività e una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa. Ai soggetti beneficiari che rientrano tra quelli elencati all' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , si applicano le modalità di rendicontazione degli incentivi previste dall'articolo medesimo.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 . Nel caso in cui la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività non sia dovuta a causa di forza maggiore, la revoca del contributo comporta l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 11, per i tre anni successivi alla data del provvedimento di revoca.>>.

4.
Al comma 185 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole << Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali >>.

5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 184, della legge regionale 1/2005 , è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 6034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria - Pordenone 2010, un finanziamento per l'organizzazione dell'edizione 2010 dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria.
7. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 6 è presentata, alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio 2010, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
8. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Al comma 129 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << alle associazioni sportive dilettantistiche >> sono sostituite dalle seguenti: << all'associazione sportiva dilettantistica >>;

b)
le parole << e Bocciofila Violis di Maniago >>, sono soppresse;

c)
le parole << rispettivamente di 30.000 euro e >>, sono sostituite dalla parola << di >>;

d) le parole <<a fronte delle spese sostenute>> sono soppresse;
e)
le parole << nel quadriennio 2003-2006 >>, sono soppresse.

(1)
10. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 9 , è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.
12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
14.
Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), le parole << per un periodo non superiore a ventiquattro mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale 32/2002 >>.

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008 , come modificato dal comma 14 , fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
16.  
( ABROGATO )
(8)
17.  
( ABROGATO )
(9)
18. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << Santa Maria Assunta di Fagagna, Santi Gervasio e Protasio di Nimis e San Giovanni Battista di Cassacco >> sono sostituite dalle seguenti: << San Lorenzo Martire di Varmo e San Michele Arcangelo di Vendoglio >>;

b)
le parole << quinquennio 2002-2006 >> sono sostituite dalle seguenti << quinquennio 2004-2008 >>.

19. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 18 , è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23. All' articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.
1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante>>;

b)
alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: << La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate. >>.

24. Per le finalità previste all' articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 5/2008 , come inserito dal comma 23 , è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 1748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
25. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore della Parrocchia di San Francesco d'Assisi di Castello di Porpetto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6195 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.>>.

30. Per le finalità indicate all' articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006 , come aggiunto dal comma 29 , è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro per gli anni dal 2010 al 2017, con l'onere di 5.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate dal 2010 al 2012, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2010 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
31. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, la Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province di Udine e Pordenone, alla istituzione della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO e a contribuire alla dotazione del fondo patrimoniale e alle attività della Fondazione con apposito conferimento finanziario. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
33. Ai sensi dell' articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata tabella P degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
34. Per le finalità di cui all' articolo 6 , commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'esercizio 2010.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
36. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2010 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.
37. Gli oneri derivanti dal comma 36 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
38.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7/2002 , è inserito il seguente:
<<1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.>>.

39. Gli oneri derivanti dal comma 38 , fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
40.
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), è aggiunto il seguente comma:
<<1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.>>.

41. Gli oneri derivanti dall' articolo 14, comma 1 bis, della legge regionale 11/2007 , come aggiunto dal comma 40 , fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
42.
Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 , come modificato dall' articolo 4, comma 21, della legge regionale 30/2007 , la parola << sesto >> è sostituita dalla seguente: << settimo >>.

43.
Al comma 72 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 le parole << dall'anno 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'anno 2013 >>.

44. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42 e 43 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2013 e successivi nell'ambito della medesima unità di bilancio indicata dall' articolo 6, comma 72, della legge regionale 1/2007 , e con riferimento al corrispondente capitolo di entrata.
45. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Alla lettera d) del comma 9 dopo le parole <<a fronte delle spese sostenute>> sono inserite le seguenti: <<sono soppresse>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2Parole aggiunte al comma 27 da art. 4, comma 18, L. R. 12/2010
3Parole aggiunte al comma 26 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2010
4Comma 11 sostituito da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5Comma 12 sostituito da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Parole aggiunte al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole soppresse al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
9Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
10Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13Comma 26 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
14Comma 27 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
15Comma 28 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015