LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1.
L' articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63
 (Società regionale)
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 111/2004 , possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004 , trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche.
7. L'ammontare delle risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 non può essere inferiore alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004 con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilità.>>.

2. Nell'ambito delle finalità previste dall' articolo 63 della legge regionale 23/2007 , come sostituito dal comma 1 , si dispone quanto segue:
a) per gli interventi previsti dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;
b) gli oneri previsti per gli interventi di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;
c) per gli interventi previsti dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 42 milioni di euro suddivisa in ragione di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010.
3. Per quanto disposto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge a titolo di finanziamento annuale di cui all' articolo 63, comma 4, della legge regionale 23/2007 , si intende il contributo in conto esercizio, il contributo per spese di investimento e il corrispettivo per prestazioni di servizi di cui all'articolo 63, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 23/2007 , come sostituito dal comma 1 .
4. In via di interpretazione autentica e ai fini della gestione della spesa, gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 4 , commi 90 e 91, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), fanno carico anche all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e ai capitoli 3671 e 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
5. In via di interpretazione autentica, tra gli interventi indicati dall' articolo 4, comma 90, lettera a), della legge regionale 22/2007 , sono compresi anche i contributi straordinari a favore degli Enti locali da concedersi sulla base di apposito programma deliberato dalla Giunta regionale.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e ai capitoli 3900 e 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli Venezia Giulia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 18, nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), inerenti i porti di Monfalcone e di Porto Nogaro.
8. In attuazione delle previsioni dell' articolo 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), la Regione Friuli Venezia Giulia svolge l'attività di escavazione dei fondali dei porti siti nel territorio regionale e privi di Autorità portuale. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
9. La Regione Friuli Venezia Giulia può avvalersi per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 7 e 8 di apposito e specifico soggetto, totalmente pubblico e disciplinato da legge regionale, individuato all' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ferma restando l'attribuzione delle relative competenze all'Amministrazione regionale.
10. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare l'importo ancora disponibile alla data del 31 dicembre 2009 e già formalmente concesso ai sensi dell' articolo 9 , commi 33, 34 e 35, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).
11. All' articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dopo le parole << conferimento ai fini della gestione >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione >>;

b)   ( ABROGATA )
(3)
12. Al fine di completare gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), emanata in attuazione dell' articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483 (Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti già concessi e non ancora utilizzati per garantire la copertura, anche parziale, della spesa di altra opera inserita nel Programma.
13. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono autorizzate a modificare l'Accordo di Programma di cui al comma 12 ridistribuendo le risorse non ancora utilizzate a favore degli interventi da realizzare.
14. La conferma del finanziamento di cui al comma 12 è disposta entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto modificativo dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Regione.
15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e alle previsioni del Piano di Utilizzazione del demanio marittimo di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare direttamente in concessione ai Comuni aree demaniali marittime che richiedono interventi di bonifica e per le quali sono già stati assegnati contributi destinati alle operazioni di caratterizzazione, al fine di assicurarne il più sollecito riuso a servizio della collettività.
16. I fondi trasferiti alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei programmi triennali di intervento di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, residuali dopo la rendicontazione anche parziale ai fini medesimi, rimangono nelle disponibilità delle Amministrazioni stesse per l'esercizio delle funzioni complessivamente trasferite con la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Note:
1Parole aggiunte al comma 16 da art. 5, comma 16, L. R. 12/2010
2Parole sostituite al comma 7 da art. 166, comma 1, L. R. 17/2010
3Lettera b) del comma 11 abrogata da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 bis, art. 54, L.R. 16/2018.