LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 12/04/2018 al 20/11/2018
dal 01/01/2018 al 11/04/2018
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dal 01/01/2017 al 08/02/2017
dal 15/12/2016 al 31/12/2016
dal 13/08/2016 al 14/12/2016
dal 17/03/2016 al 12/08/2016
dal 01/01/2016 al 16/03/2016
dal 13/11/2015 al 31/12/2015
dal 11/08/2015 al 12/11/2015
dal 23/07/2015 al 10/08/2015
dal 21/05/2015 al 22/07/2015
dal 01/04/2015 al 20/05/2015
dal 01/03/2015 al 31/03/2015
dal 26/02/2015 al 28/02/2015
dal 01/01/2015 al 25/02/2015
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dal 03/07/2014 al 07/08/2014
dal 26/06/2014 al 02/07/2014
dal 11/04/2014 al 25/06/2014
dal 03/04/2014 al 10/04/2014
dal 28/03/2014 al 02/04/2014
dal 01/01/2014 al 27/03/2014
dal 12/12/2013 al 31/12/2013
dal 14/08/2013 al 11/12/2013
dal 01/08/2013 al 13/08/2013
dal 11/04/2013 al 31/07/2013
dal 01/01/2013 al 10/04/2013
dal 29/12/2012 al 31/12/2012
dal 17/08/2012 al 28/12/2012
dal 28/07/2012 al 16/08/2012
dal 24/05/2012 al 27/07/2012
dal 04/05/2012 al 23/05/2012
dal 01/01/2012 al 03/05/2012
dal 29/12/2011 al 31/12/2011
dal 08/12/2011 al 28/12/2011
dal 25/08/2011 al 07/12/2011
dal 07/04/2011 al 24/08/2011
dal 17/02/2011 al 06/04/2011
dal 01/01/2011 al 16/02/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 22/07/2010 al 27/10/2010
dal 15/07/2010 al 21/07/2010
dal 10/06/2010 al 14/07/2010
dal 07/01/2010 al 09/06/2010

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Le dichiarazioni relative ad aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei seguenti periodi d'imposta:
a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei periodi d'imposta successivi a quelli di cui al comma 2.
4. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.
5.  
( ABROGATO )
(7)
6. All' articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 , dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;>>;

b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).>>.

7. Il termine per l'emanazione del nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui all' articolo 71, comma 2, della legge regionale 21/2007 è differito al 31 dicembre 2010. Il regolamento prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.
8.
All'allegato A della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), relativamente alla classificazione delle spese la funzione << FORMAZIONE CONTINUA >> è sostituita con la funzione << FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA >>.

9. Per favorire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'espletamento di un'unica procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di Tesoreria dell'Amministrazione medesima, degli enti del Servizio sanitario regionale, dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche Amministrazioni (ARERAN), degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e di Trieste (ERDISU di Udine e di Trieste), del Consiglio regionale nonché delle gestioni fuori bilancio costituite con legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
10. Per le finalità di cui al comma 9 gli enti e gli organismi ivi individuati sono autorizzati a delegare le funzioni e le attività di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
11.  
( ABROGATO )
12. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all' articolo 15, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a Università o loro strutture organizzative interne, a enti, istituti, fondazioni ovvero associazioni e a società, è preceduto da procedura comparativa, resa pubblica secondo le modalità stabilite nel regolamento emanato ai sensi del comma 18 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 , eseguita fra i medesimi soggetti. Nell'atto di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, è individuato il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione.
13.
I commi 9 e 10 dell' articolo 15 della legge regionale 12/2009 sono abrogati.

14.
Al comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 le parole << ai commi 8 e 9 >> sono sostituite dalle seguenti: << al comma 8 >>.

15. La somma complessiva di 589.414,26 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2008 e trasferite all'anno 2009 ai sensi dell' articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007 , con la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 gennaio 2009 n. 187 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.10729562/1356.351,28
3.9.2.10729562/2219.154,65
3.9.2.10729515/413.908,33

non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17 .
16. La somma complessiva di 488.341,43 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.10729401200.000,00
3.9.2.10729562/1116.581,40
3.9.2.10729562/2171.760,03

non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1 della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17 .
17. Le quote di avanzo rinvenienti dall'applicazione dei commi 15 e 16, per complessivi 1.077.755,69 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 35 dell'articolo 4 - tabella D:
a) unità di bilancio 3.9.1.1072 - capitolo 9400, 200.000 euro per l'anno 2010;
b) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9621, 589.414,26 euro per l'anno 2010;
c) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9500, 288.341,43 euro per l'anno 2010.
19.
All' articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.>>.

20.  
( ABROGATO )
21. All' articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 le parole << organismi no profit quali >> sono sostituite dalle seguenti: << associazioni prive di finalità di lucro, >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
22.  
( ABROGATO )
(3)
23.  
( ABROGATO )
(4)
24.  
( ABROGATO )
(5)
25.  
( ABROGATO )
(6)
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1Lettera e) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 16 e 17, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2Lettera f) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 16 e 17, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 22 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
4Comma 23 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
5Comma 24 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
6Comma 25 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
7Comma 5 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
8Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 11, 13 e 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
9Lettera c) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 11, 13 e 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
10Lettera d) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
11Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall'1/1/2015, come stabilito all'art. 36, c. 2, della medesima L.R. 1/2015.
12Comma 20 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 61, L.R. 11/2009.