LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 07/04/2011 al 24/08/2011
dal 17/02/2011 al 06/04/2011
dal 01/01/2011 al 16/02/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 22/07/2010 al 27/10/2010
dal 15/07/2010 al 21/07/2010
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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni di Casarsa della Delizia, Manzano e Valvasone per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi per effetto delle termiti, a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti.
2. I Comuni di cui al comma 1 disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e il risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Trenitalia SpA - Divisione Passeggeri e con Società concessionarie del Trasporto Pubblico Locale nella misura di 100.000 euro per consentire il libero accesso sui mezzi di trasporto pubblico degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di Polizia, come previsto dall' articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e successive modifiche.
8. Le modalità di convenzione con i gestori dei servizi di trasporto e di applicazione del comma 7 sono definite dalla Direzione centrale competente.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali.
11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di funzionamento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 6025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 90.000 euro alla Provincia di Pordenone e un finanziamento di 60.000 euro all'Autorità di bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituita dal titolo II, capo II, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), per la realizzazione di attività di rilevazione del territorio regionale mediante riprese terrestri o aeree con apparecchiature laser scanner, finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del territorio stesso.
15 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 30 settembre 2010, corredate da una sintetica relazione descrittiva delle attività da svolgere.
15 ter. I decreti di concessione dei contributi fissano le modalità e il termine di rendicontazione della spesa sostenuta.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, suddivisa in ragione di 60.000 euro sul capitolo 9868, relativamente all'Autorità di bacino regionale, e in ragione di 90.000 euro sul capitolo 9870, relativamente alla provincia di Pordenone.
17.
Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:
<<f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.>>.

18.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 15/2007 , è aggiunto il seguente:
<<2 ter. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all' articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007 , è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento degli impianti.>>.

19. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007 , come inserito dal comma 17 , e del disposto di cui all' articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 15/2007 , come inserito dal comma 18 , fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
21 bis.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
24. Al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture destinate al servizio del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi a tal fine concessi a Enti pubblici anche nel caso in cui le opere non siano iniziate entro i termini di rendicontazione stabiliti dal decreto di concessione.
25. La conferma dei contributi di cui al comma 24 avviene subordinatamente alla presentazione di una domanda da parte dell'Ente beneficiario, corredata di un cronoprogramma degli interventi con l'indicazione della data presunta di ultimazione dei lavori, da prodursi entro il 31 dicembre 2010 dall'entrata in vigore della presente legge.
26. Con il provvedimento di conferma del contributo sono stabiliti i nuovi termini di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere.
27.
Ai fini del contenimento dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e del conseguente minor onere a carico del bilancio regionale, al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 , le parole << da un minimo di 10 euro a un massimo di 52 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da un minimo di 20 euro a un massimo di 106 euro >> e al comma 2 del medesimo articolo le parole << da un minimo di 16 euro a un massimo di 42 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da un minimo di 20 euro a un massimo di 126 euro >>.

28. All' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << , con priorità per il completamento di opere già avviate, nonché per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche >> sono soppresse;

b)
al comma 4 dopo le parole << copia del progetto >> sono inserite le seguenti: << e del contratto di appalto dei lavori >>;

c)
al comma 7 le parole << dal comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal comma 3 >>.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche, a favore degli enti di diritto privato nei quali gli enti pubblici beneficiari si sono trasformati per effetto dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
30. Ai fini di cui al comma 29 gli enti di diritto privato interessati presentano all'Amministrazione regionale la domanda di conferma del contributo nella quale sono indicati gli estremi del decreto di concessione, l'ente pubblico beneficiario, l'importo del contributo e l'intervento finanziato, corredata della deliberazione attestante la trasformazione dell'ente pubblico in ente di diritto privato.
31. All' articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 49 le parole << ,nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente >> sono soppresse;

b)
al comma 50 le parole << , Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, >> sono soppresse e la parola << sessanta >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>.

32.
L' articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

33.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo le parole << anticipazioni erogate >> sono inserite le seguenti: << compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), >>.

34.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.

(1)
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 19 del presente articolo le parole "comma 8" devono correttamente leggersi "comma 4".
Note:
1Al comma 34 del presente articolo le parole <<Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> devono correttamente intendersi come <<Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> e, conseguentemente la numerazione dei commi aggiunti assume la numerazione 2 bis e 2 ter, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2010
3Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
4Comma 15 ter aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 14, L. R. 12/2010
6Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 15, L. R. 12/2010
7Parole sostituite al comma 21 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
8Comma 21 bis aggiunto da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 17/2010
10Integrata la disciplina del comma 22 da art. 21, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012
11Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
12Comma 21 bis abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
13Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
14Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
15Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera c), L. R. 26/2015
16Comma 33 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
17Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
18Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 11 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Parole aggiunte al comma 10 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
21Parole sostituite al comma 11 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
22Parole aggiunte al comma 10 da art. 61, comma 1, L. R. 7/2025