LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.>>;

c)
le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 90 sono abrogate;

d)
i commi 16 e 17 dell'articolo 105 sono abrogati.

2.  
( ABROGATO )
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4 , commi 3 bis e 3 ter, della legge regionale 9/2007 , come inseriti dal comma 1, lettera b) , fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;

c)
il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.>>.

(2)
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal "Programma delle attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia previsto per il mese di luglio 2012-Prima fase (2009-2010). Piano economico di utilizzo del finanziamento regionale specifico di 500.000 euro", adottato con deliberazione n. 49 del 16 marzo 2009 del Commissario straordinario di ARPA.
10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall' articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte ai sensi del comma 10 bis.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, per la partecipazione alle spese di realizzazione di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le università del Friuli Venezia Giulia e le altre università italiane.
12. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata, entro il termine previsto dall' articolo 33, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta intesa tra i soggetti di cui al comma 11 .
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARPA un finanziamento per la realizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all' articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16. Ai fini di cui all' articolo 13 e in attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 9/2007 per garantire un uso sostenibile e una corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è concesso a <<Legno Servizi - Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia Giulia>> un contributo a titolo di <<de minimis>>, nell'importo massimo di 70.000 euro, per il funzionamento dell'associazione, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
18. La domanda di contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È autorizzata l'erogazione di un anticipo del 70 per cento del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato a seguito dell'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2011.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.
Il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 , (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:
<<11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), nonché dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.>>.

24.
Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 le parole << 31 dicembre 2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2011 >>.

26.
Al comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole << fino al 10 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 5 per cento >>.

27.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), dopo la parola << tecnico >> sono inserite le seguenti: << nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché >>.

28.  
( ABROGATO )
29. Ai procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi regionali, nonché l'attribuzione di trasferimenti, a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
30. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 29, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall' articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 , integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi e finanziate con i contributi e i trasferimenti regionali.
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche ai procedimenti contributivi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la prenotazione delle risorse.
32. Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali concessi per le finalità di cui al comma 29 , alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2002 .
33. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali:
a) articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio);
d)   ( ABROGATA )
g) articolo 7, comma 65, tabella F cap.S/6135 della legge regionale 17/2008 ;
h) articolo 2, comma 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2008, n. 2319, punto 2 ( Legge regionale 1/2006 , articolo 25. Fondi Aster 2007-2008. Approvazione tre bozze di accordo quadro);
i) articolo 3, comma 37, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria 2007), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2319/2008, punto 2.
i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006 , e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008 ;
i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
i quinquies) articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).
34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 31 dicembre 2017, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata.
35.
L' articolo 23 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. Alla scadenza dei collegi di controllo attualmente in carica, la revisione economico-finanziaria degli Enti parco è affidata a un solo revisore, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con mandato di tre anni e rinnovabile consecutivamente per una sola volta.>>.

36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 17, L. R. 12/2010
2Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 3, comma 17, L. R. 12/2010
3Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 12/2010
4Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 12/2010
5Lettera i bis) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
6Lettera i ter) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
7Lettera i quater) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
8Vedi la disciplina transitoria del comma 34, stabilita da art. 4, comma 17, L. R. 12/2010
9Parole sostituite al comma 33 da art. 73, comma 1, L. R. 17/2010
10Parole sostituite al comma 34 da art. 158, comma 1, L. R. 17/2010
11Parole sostituite al comma 10 ter da art. 3, comma 34, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
12Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 84, L. R. 11/2011
13Comma 28 sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Comma 6 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
16Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
17Lettera e) del comma 9 abrogata da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 11, L.R. 16/2008.
18Comma 20 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, c. 5 e 6, L.R. 16/2002, con effetto dall'1/1/2013.
19Parole sostituite al comma 34 da art. 3, comma 17, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20Lettera d) del comma 33 abrogata da art. 6, comma 116, lettera h), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 11, 13 e 15, art. 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
21Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 9/2007.
22Comma 2 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 9/2007.
23Comma 9 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
24Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
25Comma 21 abrogato da art. 65, comma 1, lettera n), L. R. 11/2015
26Comma 22 abrogato da art. 65, comma 1, lettera n), L. R. 11/2015
27Comma 26 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
28Parole sostituite al comma 29 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
29Parole sostituite al comma 30 da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
30Lettera i quinquies) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 31/2017
31Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 31/2017
32Comma 28 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.