LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall' articolo 1 , commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2010, delle quote di compartecipazione 2009 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
4. Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 , nella misura di 450.646.153,85 euro.
5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 11, 14, 17 per la quota di 800.000 euro, 20, 23, 25, 26, 35 e 54, per 500.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell' articolo 11, comma 67, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
6. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2009 ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge regionale 17/2008 .
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 8 e 9:
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all' articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006 ), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a) , spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell' articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
9. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a) , spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell' articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005 , la quota prevista dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
10. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9 unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, è ripartita entro il 31 ottobre 2010 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 7, lettera a) :
a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;
b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.
(1)
11. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2009, ai sensi dell' articolo 11, comma 10, della legge regionale 17/2008 . L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2010; la seconda rata è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010.
12. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
13. L'assegnazione prevista dal comma 7, lettera a) , è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
14. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 670.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2010:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2009 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 13, della legge regionale 17/2008 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2009 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2009;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a) , per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2010, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2010, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 15 ; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2010 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2010;
b) una dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2009 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2009 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
16. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 11 e 14 è autorizzata la spesa di 393.705.062,85 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 un fondo di 1 milione di euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
18. Tra le situazioni particolari di cui al comma 17 rientra il Comune di Rigolato, per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a 80.000 euro.
19. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2010, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
21. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 20 .
22. Per le finalità di cui al comma 20 , è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2010, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2010, un fondo di 12.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
24. Per le finalità previste dal comma 23 , è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
25. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2010 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2009, ai sensi dell' articolo 11, comma 19, della legge regionale 17/2008 .
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.
27. Ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2009 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 giugno 2009, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite dall'1 gennaio 2009 presso l'ente delegato, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 6/2006 , viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Entro il 30 aprile 2010 deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:
a) da parte dei Comuni deleganti, apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta alla data del trasferimento;
b) da parte degli enti delegati, apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2009, le mensilità lavorate nell'anno 2009, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 25 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
29. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010 ed entro il 30 settembre 2010, un fondo di 12.011.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 41, lettere a) e b), e comma 43 della legge regionale 17/2008 .
30. A valere sul fondo indicato al comma 29 , una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell' articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all'entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l'ano 2009.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1522 per 6.244.600 euro.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.404.982,80 euro da ripartire, entro il 30 settembre 2010:
a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all' articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 );
b) per 800.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell' articolo 11, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008 .
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2010, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 ( Legge regionale 24/2006 , articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 32, lettera a) , e del comma 33 , fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;
b) del comma 32, lettera b) , fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e del relativo servizio di sorveglianza. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 50.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
38. Per le finalità di cui al comma 37 , è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1737 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
39. La finalità prevista dall'accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell'immobile ad altra destinazione, previa richiesta motivata del Comune di Cassacco e autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto.
40. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all' articolo 1 , commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007 , è fissato al 15 ottobre 2011. Le domande presentate dopo il termine previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres. del 4 agosto 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
41. Con riferimento alle somme erogate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003 n. 0107/Pres. concernente criteri e modalità del riparto per il trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), l'entità della quota di cofinanziamento a carico degli enti medesimi può anche essere inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto. Gli enti beneficiari dei contributi, ai fini della conclusione del procedimento, devono presentare inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale l'incentivo è stato erogato. I procedimenti per i quali gli enti beneficiari abbiano già presentato una analoga dichiarazione o una relazione finale, si considerano conclusi ancorché la somma finanziata dagli enti beneficiari sia inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto.
42. Le disposizioni di cui all' articolo 10 , commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), e di cui all' articolo 11, comma 25, della legge regionale 17/2008 , vanno interpretate nel senso che la rendicontazione degli oneri complessivi effettivamente sostenuti è riferita alla quota di finanziamento regionale ricevuta.
43. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 1 , lettere d) ed e), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è stanziata la somma di 90.000 euro in favore del SIR (Sistema informativo regionale) per la realizzazione della <<Banca dati della polizia locale>>.
44. Per le finalità di cui al comma 43 , è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
45. Alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa, cui è affidata la tenuta del Catasto regionale delle grotte ai sensi della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 , per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), è affidata anche la posa in opera di targhette identificative delle cavità iscritte a Catasto.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo nella misura massima di 10.000 euro ai Comuni che hanno presentato la domanda ai sensi dall' articolo 12, comma 47, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), e che non sono risultati già beneficiari del contributo medesimo.
47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 fanno carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1734 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. È confermato il finanziamento nella misura di 21.280,35 euro di cui all' articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), già assegnato con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto n. 1042 di data 19 dicembre 2007 all'Associazione regionale ANCI del Friuli Venezia Giulia a fronte delle attività già svolte dalla Associazione regionale stessa in esecuzione alla Convenzione sottoscritta il 19 dicembre 2007. La restante somma di 39.520,65 euro di cui al citato decreto sarà disimpegnata con provvedimento del direttore competente.
49. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << per il biennio 2008 e 2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << per il triennio 2008 e 2010 >>;

b)
le parole << A decorrere dall'anno 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dall'anno 2011 >>.

50.
Dopo il comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 è aggiunto il seguente:
<<90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità.>>.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e realizzare un sistema informatico finalizzato alla gestione complessiva della Motorizzazione Civile e in particolare dei dati relativi ai veicoli e alle abilitazioni alla guida, al fine di consentire alle Province della regione la gestione diretta delle funzioni trasferite, con obbligo di trasmissione dei dati medesimi secondo le modalità previste dall' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
52. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 3 della legge regionale 30/2007 , comma 90, come modificato dal comma 49 , e comma 90 bis, come aggiunto dal comma 50 , e dal disposto di cui al comma 51 , fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
53.
Al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 le parole: << per le spese connesse all'organizzazione in regione dell'Assemblea nazionale ANCI 2008, nonché >> sono soppresse.

54. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 81, della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 53 , è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
55. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, un fondo straordinario di 1 milione di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi dell' articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 .
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa tabella J.
Note:
1Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, L. R. 12/2010
2Parole sostituite al comma 40 da art. 13, comma 1, L. R. 17/2010