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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 8
 (Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.
Note:
1Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/2019