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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 6
 (Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione.
3. Per le finalità previste al comma 1 , gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 25, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.