Art. 6
(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei termini e con le modalità previste dalla
legge 482/1999
e dall'
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001
, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.
3.
Per le finalità previste al
comma 1
, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'
articolo 1, comma 2
, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.