LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 9
 (Nomi, cognomi e denominazioni tedesche)
1. La Regione e gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, negli atti di loro emanazione, assicurano ai cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca la corretta scrittura dei nomi e cognomi nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le denominazioni tedesche di Comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti comunali e nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione e gli enti locali interessati adeguano le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dai loro uffici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019