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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 3
 (Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca)
1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene politiche e iniziative volte alla più ampia collaborazione con paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019