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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 17 bis
 (Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.
3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/2019
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 94, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 128, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.