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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 17
 (Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.