Art. 16
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione fornisce i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Regione e dagli enti locali del territorio di cui all' articolo 1, comma 2, e inoltre formula proposte e giudizi in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.
2.
La Commissione, in particolare:
a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;
b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;
c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.
Note:
1Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 34, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 34, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019