LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 15
 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.
d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.
2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere b) e d), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie.
3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento.
7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.
Note:
1Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera a), L. R. 11/2011
2Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera b), L. R. 11/2011
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 110, lettera c), L. R. 11/2011
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 20/2018
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 20/2018
6Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
7Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
8Parole sostituite al comma 2 bis da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
9Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
10Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019
11Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2020
12Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 77, L. R. 13/2021