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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 14
 (Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Sono considerati enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca, gli enti e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;
b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
c) svolgere in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività di produzione o di offerta di servizi destinati prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze tedesche del Friuli Venezia Giulia.
(1)
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 , gli enti di cui al presente articolo hanno priorità nell'attribuzione dei contributi per le specifiche attività di cui alla presente legge rispetto alle altre associazioni presenti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 .
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019