Art. 7
(Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)
1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio, approvato secondo le modalità previste nei rispettivi statuti comunali, anche adeguando il regolamento edilizio vigente e, se necessario, lo strumento urbanistico.
2.
Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare:
a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale, qualora istituita dal Comune;
b) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel contesto territoriale locale;
c) le modalità di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, nonché la documentazione e le procedure per le valutazioni e le altre attestazioni previste dalla presente legge;
d)
le disposizioni concernenti l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto della
legge regionale 18 agosto 2005, n. 23
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche.
3. Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale, né derogare alle normative ambientali-paesaggistiche, tecnico-architettoniche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
4.
Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare gli istituti individuati nel
comma 2
e specificare, con proprio regolamento o con le norme di attuazione degli strumenti urbanistici, quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.
4 ter. Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare protocolli energetici diversi o ulteriori rispetto al protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato a livello nazionale. In tali casi per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto del protocollo nazionale, mentre gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale, possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 137, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 4 ter aggiunto da art. 83, comma 2, L. R. 8/2022