Art. 56
(Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'
articolo 2
qualora gli interventi risultino in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti o adottati.
2.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1
, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3.
In pendenza delle procedure di annullamento la Regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal
codice di procedura civile
, ai soggetti di cui al
comma 2
e da comunicare al Comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al
comma 1
.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all' articolo 18, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o, comunque, in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 38, comma 25, L. R. 29/2017