Art. 41
(Misura di tolleranza)
1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alle distanze o distacchi, alla volumetria e all'altezza non costituiscono variante al permesso di costruire, né alla segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2.
Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal
comma 1
sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'
articolo 29
. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.
2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.
2 ter.
Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla
legge regionale 44/1985
, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 29/2017