LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 8
 (Concessioni rilasciate dallo Stato)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione, o di un suo delegato, si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.
1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell' articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
3Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
4Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
5Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
6Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 16/2012
7Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
8Comma 1 ter aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
9Comma 1 quater aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
10Comma 1 quinquies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
12Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
13Parole sostituite al comma 1 ter da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017