Art. 2
(Beni del demanio idrico regionale)
1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico>>.
2.
I beni di cui al
comma 1
sono iscritti nel Registro dei beni demaniali tenuto dall'Amministrazione regionale.
3.
Appartengono al demanio idrico regionale i fiumi, fatta eccezione per le foci dei fiumi che sfociano in mare appartenenti al demanio marittimo ai sensi dell'
articolo 28 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Codice della Navigazione), i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del
decreto legislativo 265/2001
, nonché i beni acquisiti ai sensi dell'
articolo 3
.
4. I beni del demanio idrico regionale si distinguono in navigabili e non navigabili.
5. I beni del demanio idrico regionale navigabili, i limiti e le prescrizioni per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati, anche su base catastale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione effettuata dall'Amministrazione regionale.
5 bis. Qualora nell'ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell'intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 22/2010