LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 2
 (Beni del demanio idrico regionale)
1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico>>.
2. I beni di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei beni demaniali tenuto dall'Amministrazione regionale.
3. Appartengono al demanio idrico regionale i fiumi, fatta eccezione per le foci dei fiumi che sfociano in mare appartenenti al demanio marittimo ai sensi dell' articolo 28 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 265/2001 , nonché i beni acquisiti ai sensi dell' articolo 3 .
4. I beni del demanio idrico regionale si distinguono in navigabili e non navigabili.
5. I beni del demanio idrico regionale navigabili, i limiti e le prescrizioni per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati, anche su base catastale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione effettuata dall'Amministrazione regionale.
5 bis. Qualora nell'ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell'intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.