LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 18
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;
b)attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;
c)rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;
d)determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
e) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c) e riscossione delle indennità di occupazione di cui all' articolo 24, comma 5 ;
f)organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 6/2021