LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 14 bis
 (Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.
5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017