LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 12
 (Manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti)
1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche è altresì richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.
1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.
1.2 Per le manifestazioni di cui al comma 1.1 il canone giornaliero di concessione è fissato in 300 euro per percorsi inferiori a 50 chilometri e in 600 euro per percorsi superiori a 50 chilometri. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1.1 quinquies i canoni sono aumentati del 20 per cento.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
1 quinques.  
( ABROGATO )
2. Il rilascio delle concessioni per la posa di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale per l'esercizio dell'attività venatoria è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente.
3. Le concessioni di cui al comma 2 hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria su aree del demanio idrico regionale devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dall' articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 1 bis abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
6Comma 1 ter abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
7Comma 1 quater abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
8Comma 1 quinquies abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
9Comma 1 .1 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 1 .2 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011
11Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 121, lettera a), L. R. 14/2012
12Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
13Comma 1 .1 ter aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
14Comma 1 .1 quater aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
15Comma 1 .2 sostituito da art. 4, comma 121, lettera c), L. R. 14/2012
16Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, L. R. 16/2012
17Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018
18Comma 1 .1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 13/2019
19Parole aggiunte al comma 1 .2 da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 13/2019