LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 4 bis
 (Alienazione di beni sdemanializzati)
1. I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 57/1971 , salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.
4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971 , non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971 .
5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 26, L. R. 11/2011
3Articolo sostituito da art. 16, comma 16, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2017