1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;
b) attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;
d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
e)
riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla
lettera c)
e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'
articolo 24, comma 5
;
f) organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.