LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 16
 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell' articolo 2, comma 5 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all' articolo 7, comma 2 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 12 , si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e nautiche con o senza mezzi a motore e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1 ;
b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3 .
(2)
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012