LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica" e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Le risorse stanziate nei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzate per sostenere gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), maturati nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 4.
8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione ''Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale'' e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);
b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il ''Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)'';
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);
e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);
f) l'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
g) i commi 83 e 84 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
h) l'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) i commi 1 quater e 1 quinques dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
j) l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
k) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 ''Disciplina dei lavori pubblici'', alla legge regionale 5/2007 ''Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio'', e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).
Art. 20
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.
2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.
2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell' articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 104, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 25/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 22
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.