LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11
 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l'Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
3. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 12
 (Sistema sanzionatorio)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
Art. 12 bis
 (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
Art. 13
 (Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.