LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
Art. 12
 (Sistema sanzionatorio)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezioni II e III, e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 bis
 (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento, l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento.
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio dell’Organismo tecnico regionale.
3 bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 75, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
7Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 ter
 (Determinazione della conformità strutturale)
1. Ai fini della determinazione della conformità strutturale dell'immobile si fa riferimento al certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente previsto dalla normativa vigente all'epoca di realizzazione munito, ove previsto, di attestato di deposito presso l'ente competente all'epoca della realizzazione.
2. Nel caso di indisponibilità del documento di cui al comma 1, la licenza d'uso o di abitabilità ovvero il certificato di agibilità sono sufficienti a determinare la conformità strutturale qualora richiamino espressamente il certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente ovvero attestino l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia strutturale vigente all'epoca.
3. Nel caso di indisponibilità anche dei documenti di cui al comma 2, l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione può essere provato da altri documenti d'archivio, atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.
4. Qualora l'assenza o irreperibilità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 sia dovuta a cause di forza maggiore o eventi straordinari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, calamità naturali, eventi bellici, deterioramento o distruzione degli archivi pubblici o privati, ovvero perdita documentale certificata da pubbliche amministrazioni competenti, e l'immobile risulti munito di licenza d'uso o di abitabilità ovvero di certificato di agibilità, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
5. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate a seguito dell'evento sismico del 1976, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo degli adempimenti relativi agli interventi strutturali all'epoca previsti.
6. Nel caso di interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente articolo e classificabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica), come privi di rilevanza e di minor rilevanza, limitatamente alla sottocategoria di cui alla lettera B2) dell'allegato B, per le quali si sia formato o acquisito il titolo edilizio o il titolo non sia dovuto, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
7. Restano ferme le competenze delle amministrazioni in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle costruzioni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 13
 (Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.