LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
a) al rilascio dell'autorizzazione;
b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
1) interventi rilevanti;
2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
10Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:
a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;
b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
6Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
 (Opere strutturali)
1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
5Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
 (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti pubblici)
1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.
4. 
( ABROGATO )
(5)
4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
8Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.