LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO I
 LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I
 PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capi I, II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo edilizio-urbanistico, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nell’ambito degli edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti con classe d’uso III o IV.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2 bis
 (Categorie di interventi)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono distinti nelle seguenti categorie:
a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";
b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";
c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".
Note:
1Articolo aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
3Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;
e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a);
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;
i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
15Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
16Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
17Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
18Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
19Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
a) al rilascio dell'autorizzazione;
b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
1) interventi rilevanti;
2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
10Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:
a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;
b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
6Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
 (Opere strutturali)
1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
5Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
 (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti pubblici)
1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.
4. 
( ABROGATO )
(5)
4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
8Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
Art. 12
 (Sistema sanzionatorio)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezioni II e III, e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 bis
 (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento, l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento.
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio dell’Organismo tecnico regionale.
3 bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 75, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
7Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 13
 (Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.