LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 8
 (Opere strutturali)
1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
5Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.