Art. 5
(Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5.
Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
a) al rilascio dell'autorizzazione;
b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7.
La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
a)
è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
1) interventi rilevanti;
2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
b)
è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
10Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.