LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.