LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 16 bis
 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007 , sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
b) realizzazione di infrastrutture;
c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2014
2Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 3, L. R. 6/2019