LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 16
 (Parere geologico)
1.Ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano o approvano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.
2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:
a) lo studio di cui all'articolo 15, comma 2;
b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.
3.Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione o di approvazione dello strumento di pianificazione comunale.
4.Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata da un tecnico laureato abilitato, sulla base degli studi di cui al comma 2.
5.Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano o approvano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.
6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019