Art. 10
(Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti pubblici)
1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.
3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.
4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al
decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'
articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
8Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.